Nei giorni scorsi Annamaria Zarrelli, avvocato presso il Foro di Roma, sul blog laleggepertutti.it ha postato un articolo che può interessare gli appassionati di modellismo che desiderano costruire e vendere delle proprie riproduzioni in scala ridotta di automobili. La domanda che un lettore le ha posto è: “Devo chiedere il permesso alla casa automobilistica?”
Purtroppo, non esiste una normativa ad hoc che regolamenta la vendita di modellismo artigianale. Più in generale, tuttavia, la legge disciplina l’attività degli operatori che vendono, propongono o espongono opere frutto della propria creatività o del proprio ingegno. Tale normativa disciplina la così detta attività modellistica e creativa, che può essere definita come l’attività commerciale svolta da colui il quale metta in vendita le creazioni frutto del proprio lavoro.
In linea generale, l’hobbista o il creativo è un soggetto che:
Vende, scambia o espone prodotti di propria creazione che non abbiano un valore superiore ad € 250;
Svolge l’attività in modo occasionale, cioè in modo saltuario (per non più di 30 giorni all’anno), in modo non professionale e senza vincolo di subordinazione e di mezzi;
Per tale attività non supera, in seguito alla vendita, l’importo di € 5.000 l’anno.
È bene tenere comunque presente che allo stato attuale non esistono regole generali in base alle quali sia possibile individuare in maniera netta le differenze che distinguono le attività abituali da quelle occasionali.
Ed infatti, lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che, essendo molto incerta la distinzione tra abitualità e occasionalità, la valutazione circa l’esistenza dell’uno o dell’altro elemento deve essere fatta caso per caso.
Pertanto, nessun problema si porrebbe nel caso in cui con l’attività intrapresa si superassero (sebbene non di molto) i limiti sopra descritti.
In tali ipotesi, tuttavia, è importante rivolgersi ad un commercialista di fiducia, affinché curi la parte fiscale.
Il creatore di modellini realizza prodotti che tanto più sono pregiati quanto più riproducono fedelmente l’originale.
Ne consegue che non si può concepire questo tipo di articolo senza che vengano riprodotte non solo le caratteristiche più significative, ma anche quelle più minuziose dell’originale, comprese le indicazioni figuranti sul modello reale, quali loghi e marchi. Ad esempio, un soggetto che vuole realizzare un modellino di Ferrari, inevitabilmente dovrà riprodurre anche il famosissimo cavallino rampante, che rappresenta il marchio della casa automobilistica.
Ebbene, il problema in tali ipotesi concerne proprio l’eventuale violazione della normativa che tutela il marchio. Ci si potrebbe, dunque, porre la seguente domanda. Nel caso in cui un soggetto costruisca e metta in vendita un modellino di automobile che riproduce in scala ridotta un modello realmente esistente, aggiungendovi anche i segni distintivi apposti sul veicolo originale, viola la normativa sul marchio?
La risposta è no. Vediamo perché alla luce della normativa vigente.
La materia in questione è disciplinata a livello comunitario dalla Direttiva 89/104 Cee, sostituita senza rilevanti modificazioni dalla Direttiva 2008/95/Ce. Secondo la legge, la registrazione di un marchio conferisce al titolare dello stesso (ad esempio la Ferrari S.p.A.) un diritto esclusivo, che gli consente di vietare a terzi l’uso del marchio stesso. Tale divieto, tuttavia, non opera nel caso in cui l’impiego del logo sia utilizzato per usi estranei alla funzione propria dei marchi ed avvenga a fini meramente descrittivi. Il problema, quindi, può essere superato precisando che «il modello è fedele all’originale, la riproduzione dei marchi ha solo funzione descrittiva».
C’è però un altro aspetto da tenere a mente. La legge, infatti, dispone anche che l’uso di un marchio altrui deve essere «conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale». In altri termini, il soggetto che riproduce un marchio altrui ha un «obbligo di lealtà» nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio. Secondo la giurisprudenza, l’uso del marchio altrui non è leale:
- quando tale uso faccia pensare che esiste un legame commerciale tra il terzo (cioè tra il creatore del modellino) ed il titolare del marchio;
- quando l’uso del marchio causi discredito o denigrazione del marchio stesso;
- quando chi usa il marchio altrui voglia trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio.
Escludendo che per gli appassionati di modellismo si possano verificare le prime due ipotesi, è importante fare attenzione alla terza. Se l’intenzione è semplicemente quella di produrre un numero ridotto di pezzi all’anno, non si dovrebbero porre particolari problemi. Se, invece, l’attività che si vuole intraprendere comporta la produzione di articoli in serie, non aventi quindi carattere di modellismo artigianale, ma industriale, sarà necessario chiedere e ottenere prima della vendita un’apposita licenza dalla casa automobilistica.
E quindi che cosa bisogna fare?
In poche parole, il modellista che intende vendere a livello artigianale gli articoli modellistici di propria creazione dovrebbe sempre precisare a corredo dei modellini che «il modello è fedele all’originale, la riproduzione dei marchi ha solo funzione descrittiva». In tali casi, inoltre, è sempre opportuno inviare una missiva agli Uffici dell’Azienda automobilistica, al fine di tutelarsi da spiacevoli sorprese che potrebbero capitare in futuro.
Lascia un commento